
Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro e onere di allegazione. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 29909 del 25.10.2021).
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, cassava con rinvio la decisione della Corte di Appello competente la quale aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento da infortunio sul lavoro avanzata da un lavoratore.
Prima di analizzare le motivazioni della Suprema Corte occorre soffermarsi sull’origine della pretesa e sui fatti in causa.
Un lavoratore agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito dell’infortunio avvenuto sul luogo di lavoro.
Sia in primo grado che in sede di appello la domanda veniva respinta ritenendola carente di allegazioni in relazione alle condotte omissive e commissive necessarie a configurare l’inadempimento del datore di lavoro.
Il lavoratore, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, adiva la Suprema Corte deducendo violazione o falsa applicazione di norme in particolare in riferimento al combinato disposto degli artt. 2087, 1218 e 2697 c.c.
Gli Ermellini, ritenendo il ricorso fondato, lo accoglievano cassando con rinvio per un nuovo esame della decisione impugnata.
La Suprema Corte, in relazione all’onere di allegazione, precisava che questo, per costante giurisprudenza, è limitato alla indicazione della fonte dalla quale scaturisce l’obbligo, del termine di scadenza e alla allegazione dell’inadempimento.
La Corte ha richiamato i principi in tema di onere di allegazione del creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’inadempimento il quale deve provare la fonte del suo diritto, il termine di scadenza e l’allegazione della circostanza dell’inadempimento di controparte.
Il debitore convenuto, invece, sarà gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
Tale principio trova applicazione anche in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni di cui all’art. 2087 c.c.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)
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