
Quando il datore di lavoro può controllare il pc aziendale usato dal dipendente? (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 28365/2025)
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La Suprema Corte di Cassazione stabilisce i principi in forza dsel quale il datore ha la possibilità di effettuare verifiche e controlli su strumenti informatici in caso di anomalie.
Il caso concerneva un dipendente che impugnava il licenziamento del datore che aveva eseguito un controllo effettuato, a seguito del sospetto di operazioni anomale, sul suo PC aziendale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda fondando le proprie ragioni sulle prescrizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche a fronte di un’adeguata informativa fornita ai dipendenti mediante diffusione della policy aziendale sull’utilizzo delle dotazioni informatiche.
La Cassazione – seguendo il ragionamento della Corte d’Appello – afferma che, in caso di sospetti di illeciti perpetrati da un dipendente, la società può procedere al controllo del PC aziendale utilizzato per svolgere la prestazione, a condizione che agisca nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/1970.
Il rispetto normativo risulta rispettato qualora parte datoriale provi di aver fornito al dipendente interessato una adeguata informativa circa l’applicazione di previsioni contrattuali in materia disciplinare in caso di condotte non conformi alla policy aziendale sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Secondo la Corte di Cassazione laddove da verifica si evidenzi – come nel caso di specie – l’effettivo svolgimento di attività lesive del dovere di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, il medesimo è passibile di licenziamento.
Avv. Carlo Cavalletti
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