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Patto di non concorrenza: nulla la clausola di recesso riservata solo alla parte datoriale. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 23723 del 01.09.2021).

Il caso verteva in materia di diritto di lavoro e sorgeva a seguito di una azione che una lavoratrice intraprendeva nei confronti della società datrice di lavoro.

La ricorrente, nello specifico, agiva al fine di ottenere la somma di circa € 40.000,00 quale compenso per la clausola del patto di concorrenza pattuita al momento dell’assunzione e valida per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

In sede di appello la domanda veniva respinta sulla base del fatto che il recesso da parte del datore di lavoro dal predetto patto sarebbe avvenuto anni prima rispetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale accoglieva il ricorso e ribaltava, pertanto, la decisione.

A parere degli Ermellini la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro rende la clausola nulla per contrasto con le norme imperative.

Per la Corte, il recesso risultava, comunque, illegittimo anche se formalizzato in costanza del rapporto di lavoro in quanto i relativi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione.

Secondo la pronuncia in esame l’apposizione del patto limita la libertà del dipendente impedendogli di progettare il proprio futuro lavorativo.

In base a quanto sopra detta limitazione necessita di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che verrebbe escluso consentendo al datore di liberarsi dal vincolo ex post.

In accoglimento del ricorso della lavoratrice, pertanto, la Corte disponeva il diritto della stessa a ricevere quanto stabilito a titolo di patto di non concorrenza.

Avv. Carlo Cavalletti
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