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Onere della prova in capo al lavoratore anche in caso di “straining”

a fattispecie analizzata dalla Suprema Corte, nella sentenza in esame, riguardava l’eventuale risarcimento del danno in casi di straining ovvero in casi di condotta offensiva, meno grave del mobbing, posta in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

In particolare l’analisi della Corte si incentrava sull’onere probatorio.

Il caso sorgeva a seguito di un ricorso, presentato da una lavoratrice, la quale chiedeva il riconoscimento delle condotte di mobbing e/o straining a seguito di demansionamento all’interno della società, datrice di lavoro.

In primo grado e in appello la domanda veniva respinta.

Secondo la Corte di Appello risultava una carenza probatoria in merito a vari profili non colmabile dal giudice in quanto è onere del lavoratore dimostrare il danno lamentato.

La lavoratrice, pertanto, ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava il ragionamento seguito dai giudici di appello.

A parere della Corte, nel caso di specie, non risultavano prove rilevanti ed idonee a configurare né la condotta di mobbing né quella di straining.

Gli Ermellini precisavano, altresì, che, ai sensi dell’art 2087 c.c. il lavoratore che lamenta di aver subito un danno alla salute, in seguito all’attività lavorativa svolta, ha l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività del luogo di lavoro nonché il nesso causale tra il danno e l’ambiente nocivo.

Solo a seguito della prova fornita dal dipendente, sorgerà in capo al datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ed opportune al fine di evitare il danno.

In assenza di quanto sopra il giudice non può colmare la carenza o l’inerzia probatoria sui fatti costitutivi della domanda.

Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

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