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Nullità del contratto di lavoro part time in mancanza di forma scritta ab substantiam. Diritto del lavoratore di percepire la retribuzione prevista per il rapporto di lavoro ordinario full time.

La vicenda sorgeva a seguito di un ricorso presentato da una ex lavoratrice nei confronti della ditta presso la quale era stata assunta con molteplici contratti di lavoro, dapprima a tempo pieno e successivamente con contratto part time.

Dopo essere stata licenziata, la lavoratrice agiva in giudizio al fine di ottenere la retribuzione sulla base dei parametri del contratto full time. A sostegno della sua richiesta asseriva la nullità dei contratti part time in quanto carenti della forma scritta ab substantiam, richiesta dalla legge.

Il ricorso non è stato accolto né in primo né in secondo grado.

La Corte territoriale sosteneva che, in difetto di prova scritta del contratto part time, al lavoratore spettasse, ex art 2126 c.c., solo la retribuzione commisurata alle prestazioni svolte, gravando il lavoratore del relativo onere probatorio.

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, nel quale, richiamando altri precedenti di legittimità, sosteneva come, nel caso in cui il contratto part time sia da considerarsi nullo, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a quella del contratto full time.

Il base al suesposto principio, il lavoratore deve dimostrare di aver messo a disposizione del datore di lavoro le “ulteriori energie lavorative”.

In ogni caso, se l’orario di lavoro, svolto dal lavoratore, dovesse essere superiore a quello previsto nel contratto, questo dovrebbe essere inteso come orario di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di specie la  Cassazione accoglieva le richieste della lavoratrice.

Nella decisione la Corte ha richiamato quanto già affermato, precedentemente, in merito al contratto part time. Ha ribadito come la nullità del contratto, per difetto di forma scritta, non comporta la nullità dell’intero rapporto contrattuale ma, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno.

In definitiva, la Suprema Corte, in questa occasione, sancisce il principio in base al quale, qualora il contratto difetti della forma scritta ab substantiam, richiesta dal  D.L. n. 726 del 1984, art. 5, il rapporto di lavoro dovrà essere considerato come un contratto full time con conseguente diritto del lavoratore a percepirne la retribuzione di riferimento.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
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