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Nessuna modifica dell’assegno divorzile in assenza di fatti nuovi successivi alla sentenza di divorzio (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 18522 del 4 settembre 2020).

La questione sorgeva a seguito di un ricorso proposto da un ex marito e con il quale chiedeva la modifica dell’assegno divorzile da versare nei confronti dell’ex moglie.

L’uomo veniva, infatti, condannato a pagare la somma pari ad € 400,00 nei confronti dell’ex coniuge.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’obbligato proponeva ricorso.

Nello specifico, secondo il ricorrente, la Corte di Appello competente sulla vicenda, aveva errato in quanto non aveva tenuto in considerazione la possibilità dell’ex coniuge di ricercare un lavoro e la sua condizione, aggravata dalla presenza di altri figli con una altra donna.

La donna, infatti, risultava abile al lavoro.

L’uomo rilevava, altresì, che l’assegno di mantenimento, in casi in cui l’ex moglie sia in grado di lavorare, non va inteso come un beneficio vitalizio.

La Suprema Corte, però, riteneva il ricorso inammissibile e, pertanto, lo rigettava.

Gli Ermellini rilevavano che il ricorrente non aveva allegato fatti nuovi sopravvenuti alla sentenza di divorzio con la quale era stato disposto l’assegno di mantenimento.

L’ex moglie, invece, aveva dimostrato di essersi attivata, senza successo, al fine di ricercare una occupazione capace di renderla economicamente autosufficiente.

La Corte riteneva le argomentazioni del ricorrente generiche e ricordava che il diritto della beneficiaria non è recessivo rispetto a quello degli altri figli.

Per ciò che riguarda la posizione lavorativa della beneficiaria, la Corte evidenziava che:  “l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un ‘attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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