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Natura ritorsiva del licenziamento intimato dopo un periodo di lunga malattia (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23583 del 23.09.2019)

Il caso riguardava un lavoratore che, rientrato da un periodo di assenza per malattia, veniva licenziato dal datore di lavoro.

La lettera di licenziamento veniva motivava facendo riferimento alla scelta organizzativa di chiudere il settore produttivo, di cui si occupava il lavoratore in questione, con conseguente soppressione della sua figura lavorativa. L’azienda aggiungeva, altresì, l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni uguali o equivalenti.

Il lavoratore impugnava il licenziamento e sia il Tribunale che la Corte di Appello annullavano il licenziamento ritenendo insussistente un giustificato motivo oggettivo e ravvisando l’intento ritorsivo del licenziamento, derivante dalla lunga assenza dal lavoro del dipendente.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione la quale confermava la decisione della Corte di Appello.

Per la Suprema Corte l’onere della prova in merito alla natura ritorsiva del licenziamento grava sul lavoratore e, a parere della Corte, può essere assolto “con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro”.

Nel caso di specie gli elementi che inducevano a ritenere ritorsivo il licenziamento consistevano nell’infondatezza delle motivazioni sulle quali si basava la riorganizzazione aziendale e nella coincidenza temporale del licenziamento con il rientro a lavoro del dipendente a seguito della malattia.

In base a quanto suesposto la Corte rigettava il ricorso della società e confermava il reintegro del lavoratore disponendo il risarcimento pari alle retribuzioni dalla data del recesso fino al subentro in servizio.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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