
Lo svolgimento di mansioni inferiori non equivale ad acquiescenza da parte del lavoratore (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 16594 del 3 agosto 2020).
Una lavoratrice agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale subita.
La ricorrente rilevava che, nel periodo oggetto di contestazione, la stessa, pur essendo inquadrata nel ccnl di riferimento, era stata adibita a mere mansioni materiali di riordino e sistemazione.
La società, datrice di lavoro, contestava quanto sostenuto dalla lavoratrice e, a sostegno della propria difesa, evidenziava l’intervenuta acquiescenza da parte della lavoratrice al provvedimento datoriale.
Per il datore di lavoro, infatti, la dipendente aveva fatto trascorrere un lungo lasso di tempo prima di impugnare la nuova assegnazione.
La Suprema Corte, però, riteneva il motivo non meritevole di accoglimento e, pertanto, rigettava il ricorso confermando la condanna della società al risarcimento del danno da demansionamento nei confronti della lavoratrice.
Gli Ermellini, infatti, ribadivano che l’acquiescenza tacita è configurabile solo in presenza di un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà del lavoratore di impugnare il provvedimento.
A parere della Corte, non risultano sufficienti né la mera tolleranza manifestata dal lavoratore né, nell’immediato, il compimento di atti necessari ed opportuni nei confronti del provvedimento.
Tali comportamenti non escludono, comunque, che il soggetto sia interessato ad agire al fine di eliminare gli effetti del provvedimento in questione.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti
Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 – 56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it
