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L’indennità di trasferta va riconosciuta anche se la nuova sede è più vicina alla residenza del lavoratore (Corte di Cassazione, ordinanza n. 30664 del 25.11.2019).


La vicenda traeva origine da un contenzioso tra la società, datrice di lavoro, e il dipendente.

In appello la società veniva condannata al pagamento, in favore del dipendente, della somma di circa € 3.200,00 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, così come previsto dagli artt. 99 e 100 c.c.n.l e art 21 del contratto integrativo regionale.

Secondo la Corte, l’art 21 del contratto integrativo regionale riconosce al lavoratore il diritto all’indennità chilometrica e di trasferta anche quando, questo, sia stato assegnato, temporaneamente, ad un’altra sede, a condizione che questa si trovi a più di 20 km da quella abituale.

Per sede abituale si intende la sede dell’azienda o dei suoi distaccamenti.

La società, condannata in appello, ricorreva in Cassazione, sostenendo l’errata interpretazione delle norme da parte dei giudici.

In sintesi, secondo la società: “l’art 21 comma 4 specifica in melius l’art 100 del c.c.n.l. e limita il trattamento più favorevole nel caso in cui la sede temporanea, anche se più vicina, rispetto a quella di servizio, alla sua residenza, è comunque ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede di servizio”, circostanza non presente nel caso in questione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso perchè ritenuto infondato.

Nella decisione in esame la Corte ha specificato che l’interpretazione delle clausole, a differenza di quanto sostenuto dalla società, non doveva essere solo di natura letterale ma doveva tener conto delle clausole contrattuali nel complesso, pertanto, ha ritenuto che la disciplina regionale di cui all’art 21 comma 4 deroga in melius quella nazionale di cui all’art 100 del c.c.n.l.

I Supremi Giudici hanno, altresì, aggiunto che : “l’indennità chiesta era connessa alla temporanea assegnazione a sede diversa da quella assegnata e che l’avvicinamento alla residenza non poteva escludere l’erogazione del compenso come previsto dalla norma nazionale atteso che proprio questo era il contenuto migliorativo della modifica prevista dalla disciplina collettiva nazionale”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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