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L’indennità di disoccupazione è dovuta anche se il licenziamento viene dichiarato illegittimo (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 17793 del 26 agosto 2020).

Il caso riguardava un lavoratore in pensione, al quale, l’istituto previdenziale aveva trattenuto dall’assegno della pensione gli importi da questo percepiti a titolo di indennità di disoccupazione tra il 2005 ed il 2009.

L’istituto asseriva che tale indennità non era dovuta in quanto, in quel periodo, vi era in corso un giudizio conclusosi con una sentenza di nullità del licenziamento e riconversione del rapporto di lavoro.

Nello specifico l’istituto contestava al lavoratore la circostanza di non aver fatto valere tale giudizio, (il quale prevedeva il recupero delle retribuzioni non percepite) avendo accettato una transazione per danno non patrimoniale di importo inferiore.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale concordava con quanto statuito dalla Corte territoriale in merito al fatto che il lavoratore aveva, comunque, diritto all’indennità di disoccupazione.

Gli Ermellini, pertanto, rigettavano il ricorso proposto dall’Inps.

In particolare, richiamando anche i principi in materia, affermavano che l’evento coperto dall’indennità di disoccupazione è l’involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro.

La Corte, rilevava, altresì, che : “l’impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l’intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell’atto risolutivo”.

Il lavoratore, infatti, accettando la transazione ha soltanto esercitato un suo diritto il quale non esclude il diritto alla percezione della Naspi.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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