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L’Inail può risarcire solo il danno biologico permanente ma non il danno morale (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 6503 anno 2022).

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In data 28 febbraio 2022 la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, pronunciava un’interessante sentenza, la numero 6503, con la quale statuiva che l’Inail non copre né il danno biologico temporaneo né il danno morale ma può risarcire al lavoratore solo il danno biologico da invalidità permanente.

La Suprema Corte con la suddetta sentenza respingeva il ricorso e confermava la decisione della Corte di Appello di Salerno ritenendo che nel lasso di tempo intercorso tra l’infortunio e la morte non vi era stata stabilizzazione della lesione all’integrità psico-fisica derivante dall’infortunio.

Il sistema assicurativo non copre il danno biologico temporaneo ma l’unico danno risarcibile è quello biologico permanente ovverosia quello che si protrae per tutta la vita.

In relazione al danno biologico temporale e al cd. danno morale, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di «danno biologico terminale» e di «danno morale terminale o catastrofale o catastrofico» l’Inail non garantisce l’indennizzo.

Pertanto deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio ma deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico terminale, ovverosia di un danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo e di un danno morale terminale catastrofale o catastrofico, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza  nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi.

Conclude la Corte che la liquidazione del primo va fatta secondo le tabelle di Milano relative all’invalidità temporanea, per il secondo la liquidazione deve seguire un criterio equitativo puro.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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