
Licenziamento illegittimo se l’illecito è stato commesso per assecondare il datore di lavoro. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 19585 del 09.07.2021).
La pronuncia in esame risulta interessante in quanto la Suprema Corte analizza la fattispecie di un licenziamento irrogato al dipendente a seguito di sanzione disciplinare commessa dietro richiesta del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la lavoratrice, impiegata in un punto vendita, veniva licenziata per aver omesso di registrare degli acquisti, per non consegnando gli scontrini ai clienti e perchè aveva omesso di versare in cassa i relativi corrispettivi.
La dipendente impugnava il licenziamento ed in Tribunale in primo grado accoglieva la domanda ritenendo illegittimo il licenziamento e disponendo la reintegra.
Il Tribunale, in base alle dichiarazioni raccolte, affermava che l’illecito era stato commesso dietro richiesta dei responsabili dell’esercizio commerciale.
Il comportamento posto in essere non rientrava nei casi in cui è prevista la sanzione espulsiva.
La Corte di Appello riformava parzialmente la decisione in riferimento alla tutela applicabile, statuendo la risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di una indennità pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La vicenda giungeva così dinanzi alla Suprema Corte.
Nello specifico la Suprema Corte evidenziava come, sia in primo che in secondo grado, la ricostruzione dei fatti operata aveva condotto i giudici a sostenere la non proporzionalità tra la sanzione ed il comportamento addebitato.
Le due decisioni divergevano, infatti, solo in relazione alla tutela applicata.
In base ai fatti il grado di colpa addebitabile alla lavoratrice risultava modesto ed il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta essendo di competenza del giudice di merito non è sindacabile nel terzo grado di giudizio.
La Corte, pertanto, cassava la decisione con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione per il riesame nel merito dell’appello.
Avv. Carlo Cavalletti
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