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Licenziamento illegittimo e diritto alle differenze retributive per errato inquadramento del lavoratore. Nel caso di lavoratore esperto non può trovare applicazione il contratto di apprendista (Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro sentenza del 26.01.202

Licenziamento illegittimo e diritto alle differenze retributive per errato inquadramento del lavoratore. Nel caso di lavoratore esperto non può trovare applicazione il contratto di apprendista (Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro sentenza del 26.01.2021).

Lo Studio offre la disamina di una vertenza in materia di lavoro attinente ad un lavoratore che rivendicava  la illegittimità del licenziamento irrogato dalla parte datoriale nonché lle differenze retributive per svolgimento di lavoro a tempo pieno corrisposte nelle forme di apprendista.

A seguito di una contestazione disciplinare il lavoratore veniva licenziato.

Il dipendente, rappresentato e difeso dall’ Avv. Carlo Cavalletti, ricorreva, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, al fine di contestare il licenziamento ed accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Nello specifico, a mezzo della difesa, il lavoratore non solo contestava i fatti ascrittigli nella contestazione disciplinare ma deduceva di aver lavorato full time come lavoratore ordinario, quindi non apprendista, e di aver svolto ore in più rispetto all’orario pattuito.

Il ricorrente chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro, l’illegittimità del licenziamento nonché la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive e contributive dovute, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, comprensive del ricalcolo del TFR e di tutti gli emolumenti dovuti in virtù della natura subordinata del rapporto.

Parte convenuta rimaneva contumace.

Le dichiarazioni dei testi confermavano la mancanza di prova dei fatti contestati al ricorrente.

Sempre dalle dichiarazioni emergeva, inoltre, l’effettiva mansione svolta dal ricorrente, l’effettivo orario di lavoro prestato nonché l’esperienza dello stesso nel settore di ristorazione il cui dato contrastava con la natura di apprendista.

In base a quanto sopra, il Giudice accertava lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno e condannava parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, oltre alla somma da corrispondere a titolo di Tfr. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal diritto al saldo.

Dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato, parte convenuta veniva, altresì, condannata al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.

Il Giudice disponeva, altresì, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese legali oltre gli oneri di legge.

Articolo redatto dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

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