
La indennità di turno corrisposta alla lavoratrice è da computarsi nel calcolo del t.f.r. Nel caso in cui il lavoratore invochi la disciplina dell’art. 2120 c.c. la esistenza di CCNL diverse spetta al datore come onere della prova
La vicenda riguarda uan lavoratrice, operante nel terzo settore, che al momento del licenziamento verificava il conteggio relativo al tfr rilevando come la datrice non avesse computato, ai fini della disciplina ex art. 2120 c.c., l’indennità di turno diurno.
L’avv. Carlo Cavalletti si rivolgeva all’ente dapprima con una richiesta stragiudiziale ma, stante il mancato riscontro, procedeva con ricorso depositato presso il competente Tribunale di Pisa.
In poco più di un anno il Tribunale, sezione Lavoro, emetteva sentenza n. 234/2016 in cui accoglieva in toto le ragioni della lavoratrice per le ragioni che andiamo ad esporre.
Dapprima il Giudice, in ordine alla previsione di CCNL diversi, riferisce che si tratta di una eccezione in sendo tecnico-giuridico e perciò il relativo onere della prova spetta al datore.
Nel caso di specie poi l’art. 58 comma 6 CCNL enumera tra le voci, che rientrano nel tfr, le indennità ricorrenti che corrisponde ad un’espressione sovrapponibile a qualla di “somme non occasionali” di cui all’art. 2120 c.c.
Tale voce è presente nella stragrande maggioranza delle buste paga in atti e peraltro, sino al 2005, il medesimo datore ha computato la “indennità di turno diurno” nel conteggio utile ai fini del t.f.r.
Per tutte le ragioni espresse il Tribunale di Pisa condanna l’ente al pagamento del t.f.r. aggiornato con la voce mancante ed altresì al pagamento delle spese processuali.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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