
La guida senza soste obbligatorie non determina danno da stress – Cassazione-civile-n-5538-2016-del-21-3-2016
La Corte di Appello di Napoli respingeva l’appello proposto da un lavoratore avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni- dovuti allo stress lavorativo – a seguito della mancata fruizione delle soste obbligatorie previste in materia di trasporto pubblico di persone in tratti urbani ed extraurbani.
In particolare la Corte di Appello rilevava come il ricorrente non aveva allegato e documentato il suo danno esistenziale limitandosi al richiamo di un generico stress lavorativo con ricadute sulla capacità psico fisica.
Il lavoratore decideva di ricorrere in Cassazione e la suprema Corte nuovamente respingeva le richieste fondando la decisione sui seguenti presupposti.
Non può essere desunto un danno in re ipsa – riferito al caso specifico- dovendo invece essere ben specificata la tipologia del danno lamentato.
Ne consegue che in ipotesi di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo- dovuto alla mancata fruizione delle soste retribuite tra le due corse- il lavoratore è tenuto sia ad allegare sia a dimostrare il danno subito e il nesso con la condotta datoriale.
La presente sentenza quindi non va letta come un secco rifiuto della Corte di Cassazione al riconoscimento del danno da stress per trasportatori ma bensì come un monito alla precisa indicazione del danno subito e alla dimostrazione del nesso causale tra il fatto omissivo (sosta obbligatoria) e il danno medesimo.
Avv. Carlo Cavalletti
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