
Infortunio sul lavoro: nessun concorso di colpa del lavoratore anche se imprudente (Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 30679 del 25.11.2019).
Infortunio sul lavoro: nessun concorso di colpa del lavoratore anche se imprudente (Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 30679 del 25.11.2019).
La vicenda traeva origine dalla richiesta di risarcimento dei danni da parte di un lavoratore in seguito ad un infortunio.
Nel caso di specie il lavoratore decideva di procedere ad un’operazione di smontaggio nonostante le indicazioni contrarie ricevute.
Nel corso dell’operazione veniva investito dal crollo di una struttura riportando dei danni.
Sia in primo grado che in appello il risarcimento riconosciuto al lavoratore veniva quantificato tenendo in considerazione il concorso di colpa dello stesso. Nello specifico la Corte d’Appello fissava il risarcimento nella misura del 35% considerato il concorso del lavoratore alla determinazione dell’evento.
Il lavoratore proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte la quale ribaltava quanto statuito dalla Corte di appello.
La Cassazione, nel caso di specie, ha affermato che non sussiste un concorso di colpa del lavoratore, anche quando questi abbia tenuto un comportamento imprudente e non rispettoso delle regole cautelari, se il datore di lavoro non ha adottato le forme di prevenzione che avrebbero consentito, con alta probabilità, di evitare il sinistro.
Il datore di lavoro, infatti, è il soggetto tenuto a proteggere l’incolumità dei dipendenti a prescindere da comportamenti negligenti o imprudenti degli stessi.
Sulla base di tali affermazioni, pertanto, il ricorso del lavoratore veniva accolto.
Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna c/o Studio Legale Cavalletti
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