
Infortunio sul lavoro e rischio elettivo. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 35364 del 18.11.2021).
Il caso, in materia di diritto del lavoro, riguardava un dipendente il quale a seguito di un infortunio agiva, nei confronti della parte datoriale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Sia in primo grado che in sede di appello la domanda del lavoratore non trovava accoglimento.
Il lavoratore, in particolare, chiedeva l’accertamento della violazione dell’art 2087c.c. per non aver ricevuto informazione sui rischi specifici e per la mancata segnalazione del pericolo.
Il rigetto della domanda si basava sul fatto che il sinistro si era verificato in un luogo dove il dipendente non aveva ricevuto ordine di recarsi quindi il sinistro si era verificato quale conseguenza di un rischio non prevedibile.
In sostanza l’evento dannoso non era da attribuire alla responsabilità del datore di lavoro ma si configurava come “rischio elettivo”.
Il lavoratore agiva dinanzi alla Suprema Corte la quale accoglieva il ricorso ricordando il principio in base al quale:“del c.d. rischio elettivo e della conseguente responsabilità esclusiva del lavoratore può parlarsi soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere, restando diversamente irrilevante la condotta colposa del lavoratore, sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori”.
In base a quanto sopra la società, datrice di lavoro, è obbligata ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono anche l’adeguata formazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio nonché la predisposizione delle misure necessarie al fine di garantire la sicurezza degli impianti.
A ciò si aggiunge la collaborazione con l’appaltatrice al fine di attuare gli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi al luogo di lavoro.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)
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