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In caso di mancata corresponsione dell’indennità per ferie non godute la busta paga prova il diritto del lavoratore. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 16656 depositata il 21.06.2019).

Nel caso in esame si discute sul diritto del lavoratore alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per permessi, ferie non godute e festività soppresse.

La vicenda riguarda un dipendente che aveva chiesto il riconoscimento di tale diritto, diritto che in primo grado gli veniva negato.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza, invece, riconosceva al lavoratore la somma di € 9.984,32 a titolo di indennità per ferie non godute, permessi e festività soppresse oltre rivalutazione ed interessi legali.

Il ragionamento seguito dalla Corte attribuisce valenza probatoria alle buste paga, presentate dal dipendente, buste paga, dalle quali si evinceva lo svolgimento dell’attività lavorativa in maniera ininterrotta per diversi anni.

Nel caso in cui dalle buste paga risulti evidente il mancato godimento del riposo retribuito, così come previsto dal contratto di lavoro collettivo, il diritto del lavoratore sarà provato e legittimo.

Il datore di lavoro, proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi:

  • mancata prova da parte del dipendente dell’attività lavorativa svolta in eccedenza;
  • valore probatorio della busta paga relativo.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Il principio ricavato dalla decisione esaminata è quello in base al quale, la busta paga ha valenza probatoria per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennità per ferie non godute, con la conseguenza che spetterà al datore di lavoro fornire prova contraria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c.

Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

Avv. Carlo Cavalletti Patrocinante in Cassazione

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