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Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di lavorare nei giorni festivi infrasettimanali. (Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 18887 depositata il 15.07.2019).

La vicenda in questione traeva origine da un ricorso, presentato da un lavoratore, con il quale impugnava il licenziamento intimatogli per essersi rifiutato di lavorare durante la festività del 1°maggio.

La domanda veniva respinta sia in primo grado che in appello.

Il lavoratore, pertanto, presentava ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, la quale ribaltava la decisione della Corte di Appello.

La Suprema Corte richiama la legge n. 260/1949 la quale riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa durante i giorni festivi infrasettimanali.

Secondo gli Ermellini il diritto del lavoratore di non svolgere l’attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali è un diritto soggettivo.

Pertanto tale diritto non può essere limitato dal datore di lavoro in maniera unilaterale neanche di fronte ad esigenze produttive aziendali; occorre che vi sia un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.

Una deroga a quanto sopra è prevista per i dipendenti delle strutture sanitarie laddove, per esigenze di servizio, il lavoratore è obbligato a prestare la propria attività anche durante i giorni festivi.

In definitiva la Corte accoglie il ricorso del lavoratore affermando la legittimità del rifiuto dello stesso di lavorare nel giorno festivo.


Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

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