
Il lavoratore reintegrato ha diritto all’indennità per ferie non godute dalla data del licenziamento. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 6319 del 08.03.2021).
Il caso riguardava una lavoratrice licenziata la quale agiva in giudizio e all’esito otteneva la reintegra nel posto di lavoro.
La dipendente, in seguito, chiedeva ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti e non goduti, a titolo di ferie e permessi maturati, durante il periodo del licenziamento.
In sede di appello la domanda della lavoratrice non trovava accoglimento.
A parere della Corte la ricorrente non aveva diritto di percepire tali indennità in quanto collegate al mancato riposo. Nel caso in esame, però, la dipendente non aveva svolto attività lavorativa durante tale periodo.
La questione giungeva alla Suprema Corte dinanzi alla quale la lavoratrice ricorreva.
Gli Ermellini accoglievano il ricorso della dipendente riconoscendole, pertanto, il diritto ad ottenere le somme di cui al decreto ingiuntivo.
La Corte, infatti, affermava che il diritto alle ferie, nel caso in cui al lavoratore venga impedito di adempiere alle proprie funzioni per fattori estranei alla sua volontà, non può essere subordinato all’obbligo di aver lavorato.
In sostanza, per la Suprema Corte, il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella del reintegro, per ciò che riguarda la determinazione del diritto alle ferie annuali, deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo.
La Corte evidenziava di aver fatto rinvio alla Corte di Giustizia la quale, sul punto, ha stabilito che il diritto di ferie annuali retribuite riveste la qualità di principio del diritto sociale dell’Unione.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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