
Il lavoratore ha diritto al risarcimento danni sin dall’inizio della dequalificazione professionale. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 31558 del 04.11.2021).
La sentenza in esame affronta il tema del diritto al risarcimento danni per il lavoratore adibito a mansioni inferiori.
Nello specifico la Corte analizza il momento a partire dal quale il lavoratore matura il diritto.
I fatti di causa riguardavano un lavoratore il quale agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento danni derivante dallo svolgimento di mansioni inferiori.
A seguito dell’accertamento del demansionamento del dipendente la questione verteva sul momento a partire dal quale il lavoratore avrebbe avuto diritto al risarcimento.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte.
Preliminarmente gli Ermellini precisavano che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Tale assunto è violato quando al lavoratore vengono assegnate mansioni inferiori, avuto riguardo del bagaglio professionale e della libertà e dignità del dipendente nei luoghi in cui presta la sua attività.
Inoltre la Corte ribadisce che l’assegnazione a mansioni inferiori comporta delle conseguenze dannose sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale.
Per ciò che riguarda il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da dequalificazione la Corte chiarisce che la decorrenza dello stesso a partire dal momento della contestazione da parte del lavoratore non è conforme al diritto.
Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad ottenere il risarcimento sin dal momento in cui ha avuto inizio la condotta antigiuridica posta in essere dal datore di lavoro.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)
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