
Il danno da demansionamento non è automatico. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 6941 pubblicata l’11 marzo 2020).
Il danno da demansionamento non è automatico. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 6941 pubblicata l’11 marzo 2020).
Il caso in esame traeva origine da un giudizio instaurato da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro.
Il dipendente chiedeva il reintegro nel posto di lavoro, nelle sue mansioni di analista informatico, nonché la condanna della società al risarcimento del danno professionale, esistenziale, morale, biologico subiti a causa del demansionamento.
Nel dettaglio, il lavoratore lamentava di essere stato lasciato inoperoso per circa 56 mesi e di aver svolto, per circa due mesi di questi, mansioni inferiori.
In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento dei relativi danni.
In appello la sentenza veniva riformata parzialmente.
Nello specifico veniva rigettata la domanda in merito al danno alla professionalità in quanto le allegazioni del lavoratore, in riferimento alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa maturata, venivano ritenute generiche.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’uomo rilevava come, in primo grado, non vi era riferimento alla carenza espositiva e all’assenza di allegazioni specifiche, lamentava, altresì, la violazione delle norme del codice civile in tema di responsabilità del debitore, di risarcimento del danno e sul contratto di lavoro di impresa.
La Cassazione rigettava il ricorso e, in definitiva, riteneva corretta l’applicazione dei principi, in materia probatoria, da parte della Corte territoriale.
Secondo gli Ermellini, infatti, il danno da demansionamento non è automatico ma il dipendente può provarlo ai sensi dell’art 2729 c.c. “allegando elementi gravi, precisi e concordanti come la qualità e quantità del lavoro svolto, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la dequalificazione, dai quali il giudice può desumere in via presuntiva la sua esistenza”.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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