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Ha diritto all’indennizzo il lavoratore vittima di un sinistro nel percorso casa-lavoro (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 18659 dell’8 settembre 2020).

Una donna, in seguito ad un sinistro occorso al coniuge nel tragitto casa-lavoro,  agiva in giudizio al fine di ottenere le prestazioni Inail, in qualità di vedova ed erede insieme alle figlie.

Il sinistro avveniva nel tragitto casa-lavoro al termine di un permesso che il soggetto, poi, deceduto aveva richiesto per motivi personali.

La domanda della donna veniva accolta in primo grado ma rigettata in sede di appello.

La stessa, pertanto, adiva la Suprema Corte, dove lamentava l’esclusione del nesso di causa tra infortunio ed attività lavorativa in quanto il marito aveva usufruito di un permesso per motivi personali.

Rilevava, altresì, l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero la circostanza che il sinistro avveniva nel percorso che il marito compiva da casa a lavoro.

Gli Ermellini accoglievano il ricorso riconoscendo il diritto della donna ad ottenere l’indennizzo per la morte del marito a causa di un sinistro avvenuto nel tragitto casa-lavoro.

La Corte afferma, infatti, che la norma ha ampliato la tutela assicurativa a tutti gli infortuni che collegano al casa del lavoratore al luogo di lavoro.

In base a quanto sopra, per la Suprema Corte, non è condivisibile l’interpretazione della Corte di Appello secondo la quale la fruizione dei permessi personali interromperebbe il nesso di causa con l’attività lavorativa.

Infatti il permesso sospende l’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore così come le pause e i riposi e durante tale periodo non si può escludere la tutela del lavoratore.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti  
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