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E’ illegittimo, in quanto non proporzionale, il licenziamento irrogato al lavoratore che ha comunicato la sua assenza dal servizio solo mediante un SMS ad un collega (Corte di Cassazione ordinanza n. 25286 del 24.08.2022).

Il caso concerne un lavoratore che aveva inviato un messaggio ad un suo collega per comunicare la assenza dal lavoro e ritardava nell’inviare il certificato di malattia.

Chiamato a giustificare tale aspetto il lavoratore aveva riferito che l’eventuale problematica relativa alla consegna del messaggio era da ascrivere a problemi informatici e non alla sua responsabilità.

La Corte di Appello, nel procedere al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogatagli, aveva ritenuto la condotta del lavoratore non grave da giustificare il licenziamento dichiarandone quindi illegittimo il recesso.

La società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione ritenendo palese la violazione degli art. 173, 222 e 225 del CCNL nella specie applicabile, vale a dire il CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso affermando che il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata “sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità“.

Commento Avv. Carlo Cavalletti

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