
E’ illegittimo il licenziamento giustificato con la chiusura del cantiere. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 6913 depositata l’11.03.2021).
La vicenda riguardava un geometra, assunto con rapporto di lavoro subordinato, il quale veniva licenziato a causa della chiusura del cantiere dove svolgeva la prestazione lavorativa.
Il lavoratore agiva in giudizio ed il Tribunale riteneva legittimo il licenziamento in quanto era stato intimato per la chiusura del cantiere; inoltre il lavoratore in questione non poteva essere ricollocato in altre posizioni.
In sede di appello la decisione veniva ribaltata, il geometra veniva reintegrato e la società veniva condannata al pagamento delle retribuzioni perse.
Secondo la Corte di Appello il geometra era stato assunto nell’organico permanente della società, pertanto, solo l’abolizione della sua postazione con modifica dell’organico avrebbe reso legittimo il licenziamento.
Inoltre, dai documenti, emergeva che il geometra poteva essere adibito a mansioni e compiti anche fuori sede.
La società datrice di lavoro, a quel punto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove affermava di aver dimostrato la chiusura del cantiere, il licenziamento di tutte le unità nonché la crisi aziendale provata dalla procedura di concordato preventivo in continuità.
La Suprema Corte respingeva il ricorso ritenendo i motivi di impugnazione in parte inammissibili in parte argomentati in modo generico.
Gli Ermellini ribadivano, altresì, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede la dimostrazione del nesso tra la soppressione di una postazione ed il licenziamento, nel caso di specie assente. Inoltre l’ultimazione delle opere edili non è sufficiente ad integrare un giustificato motivo di recesso salvo che il datore non dimostri l’impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni compatibili.
Inammissible anche il motivo inerente alla crisi aziendale in quanto nuovo rispetto alla precedente materia del contendere tra le parti.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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