
E’ estorsione usare violenza o minacciare i parenti del debitore (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 24617 dell’1 settembre 2020).
Nella vicenda in esame la Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale e riqualificava i fatti contestati all’imputato ai sensi dell’art. 393 c.p.,
La condotta veniva inquadrata nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e veniva dichiarato il non doversi procedere in quanto mancava la querela.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ricorreva, dinanzi alla Suprema Corte, ritenendo errata la qualificazione della condotta in questione.
A parere del ricorrente, infatti, la condotta contestata all’imputato era da inquadrare nella fattispecie prevista e punita dall’art. 629 c.p. in quanto integrante l’estorsione.
Gli Ermellini ritenevano il ricorso fondato e ribadivano che: “integra sempre gli estremi dell’estorsione, la condotta consistente in minacce o violenza all’indirizzo di prossimi congiunti del debitore, senz’altro estranei al rapporto obbligatorio inter partes asseritamente azionato dall’agente, la cui pretesa di rivalersi in danno di terzi non sarebbe giudizialmente coltivabile.”
La Corte stabiliva, pertanto, l’annullamento della sentenza, in relazione alla sospensione condizionale della pena, e rinviava il giudizio ad altra sezione della Corte decidente al fine di seguire il principio di diritto in base al quale: “integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato”.
Nel caso di specie la pretesa azionata dall’imputato riguardava l’entità di compensi professionali rispetto ai quali la moglie ed il figlio erano soggetti estrani al rapporto obbligatorio.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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