
E’ discriminazione indiretta la promozione legata al regime orario dei lavoratori. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 21801 del 29.07.2021)
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte vedeva coinvolti dei lavoratori, nell’ambito di un concorso interno, nella specie indetto dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare veniva adottato un criterio basato sul punteggio relativo all’esperienza di servizio e riproporzionato, per i lavoratori part time, in ragione del minore orario di lavoro svolto.
Una dipendente agiva, così, in giudizio impugnando tale criterio di valutazione in quanto ritenuto discriminatorio nei confronti delle lavoratrici donne.
Le donne, infatti, facevo uso di orario a tempo parziale in misura maggiore rispetto agli uomini.
In primo grado la discriminazione veniva accertata, in sede di appello, invece, veniva esclusa.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte.
Gli Ermellini si esprimevano sul punto affermando che il criterio neutro ed oggettivo dell’anzianità di servizio, riparametrato all’orario di lavoro, può diventare discriminatorio se penalizza la maggioranza delle donne.
La Suprema Corte, in sostanza, critica il metodo adottato in secondo grado e volto a valutare l’integrazione di un trattamento discriminatorio.
Occorreva, pertanto, verificare quanti lavoratori uomini e lavoratrici donne risultavano danneggiati dall’applicazione del criterio in questione.
Nel caso in cui la percentuale, emersa dal predetto confronto, avrebbe riguardato in misura maggiore le lavoratrici donne, la Corte di Appello competente avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un trattamento discriminatorio.
Avv. Carlo Cavalletti
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