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E’ discriminazione di genere invitare la lavoratrice a non continuare a lavorare al rientro dalla maternità (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 11113 del 27.04.2021).

La pronuncia in esame affronta il tema della discriminazione di genere nei confronti delle lavoratrici.

Nello specifico la donna rientrava in servizio dopo il periodo di maternità e veniva invitata da una superiore gerarchica a non continuare nel proprio impiego in modo da evitare problemi in azienda legati all’assistenza del figlio.

La dipendente, a quel punto, agiva in giudizio al fine sentir dichiarare la sussistenza di una discriminazione di  genere ex art 38 d.lgs n. 198/2006 perpetrata nei suoi confronti.

La domanda veniva accolta e confermata in grado di appello.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la società datrice di lavoro contestava la decisione.

Gli Ermellini confermavano quanto statuito in sede di appello chiarendo che per discriminazione di genere si intendono tutte le affermazioni caratterizzate da un disprezzo personale e volte ad esprimere avversioni verso opzioni esistenziali alternative.

Inoltre, per la Corte, sussiste una responsabilità oggettiva del datore di lavoro a prescindere dalla posizione gerarchica del soggetto che manifesta tali affermazioni.

In tali casi, infatti, si presume che la società abbia autorizzato la dipendente a tenere il comportamento contestato.

La responsabilità della società, per i Supremi Giudici, sussiste anche in caso di mancata investitura da parte del datore di lavoro. A quest’ultimo, infatti, è imputabile un omesso intervento volto a proteggere i propri dipendenti e ad eliminare un clima aziendale ostile.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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