Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

E’ discriminatorio il mancato rinnovo del contratto a termine per la lavoratrice in stato di gravidanza. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 5476 del 26 febbraio2021).

Il caso riguardava una lavoratrice in stato di gravidanza alla quale non veniva rinnovato, a parità di condizioni con altri colleghi, il contratto a termine.

La donna agiva in giudizio al fine di accertare la discriminazione in suo danno posta in essere dal datore di lavoro.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale decideva il caso in favore della lavoratrice Nella decisione la Suprema Corte ricorda anche i principi affermati in materia dalla normativa europea.

Gli Ermellini, infatti, sottolineavano come la discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità costituisce una particolare forma di discriminazione di genere.

L’UE al fine di proteggere la gravidanza e la maternità ha sviluppato nel tempo un corpus normativo complesso.

Le direttive europee vietano la differenza di trattamento basata su alcuni motivi oggetto di protezione tra cui il genere.

Anche la CGUE ha offerto chiarimenti sia applicando i principi previsti dalla legislazione sia  interpretando i relativi diritti.

La tutela della maternità e della gravidanza, a parere della CGUE, non equivale ad affermare solo la promozione di una sostanziale parità di genere ma anche a tutelare la salute della madre dopo il parto ed il legame tra madre e nascituro.

Sul punto, anche, il nostro ordinamento è intervenuto promuovendo la pari opportunità di carriera e di lavoro fra i sessi, ha recepito le direttive comunitarie e ha prevesto l’applicazione del rito sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c. nei procdiemneti contro le discriminazioni.

Nel caso di specie, veniva rilevato che, in presenza di situazioni analoghe ad altri colleghi, alla lavoratrice in stato di gravidanza veniva riservato un trattamento meno favorevole rispetto agli altri.

Tale comportamento, da parte del datore di lavoro, qualificabile come pregiudizievole, può integrare una discriminazione basata sul sesso.

Sul piano probatorio sarà onere della lavoratrice dimostrare il fattore di rischio ovvero il comportamento discriminatorio posto in essere dal datore di lavoro, rimanendo in capo al datore di lavoro l’onere della prova contraria della mancanza di discriminazione.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 –  56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it

Lo Studio Legale Cavalletti offre altresì soluzioni relative al mandato diversificate a seconda della natura del cliente (area privati/aziende).

Per un appuntamento basta cliccare nella area di consulenza on line prenotando lo strumento più utile (recapiti/consulenza on line/video consulenza).

Studio Legale Cavalletti, Via Renato Fucini 49 – 56127 Pisa | Tel 050 540471 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti Nr 86518

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[mc4wp_form id="14346" element_id="style-1"]