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Diritto al risarcimento del danno per dequalificazione anche se il fatto non costituisce mobbing

Sentenza Cassazione n. 22635/2015 del 5.11.2015

Con questa sentenza la Corte di Cassazione- sezione lavoro- stabilisce che il lavoratore ha diritto al risarcimento nel caso in cui abbia subito un demansionamento anche se il fatto non può essere ricondotto nell’ambito del mobbing.
Il caso.
Con sentenza del 2008 la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza del Tribunale di Gela e condannava la società al risarcimento del danno biologico e da perdita di professionalità subita.



Diversamente da quanto statuito dal Giudice di primo grado, la Corte territoriale riteneva provata una condotta datoriale di demansionamento in danno del lavoratore, consistita nel fatto che questo era stato tenuto inattivo per un apprezzabile periodo di tempo; risultava  dal prospetto degli incarichi conferiti a lui e ai suoi colleghi di pari inquadramento nel periodo 2001-2003.
Escluso che tale condotta potesse essere inquadrata nel mobbing riteneva provato il nesso di causalità tra la mancata assegnazione di mansione al ricorrente e la lesione alla sua integrità psicofisica come accertata dalla ctu e condanna la società al risarcimento del danno biologico nella misura del 15% nonché nel danno alla perdita di professionalità stabilito in via equitativa nella somma di € 5.000,00.
Veniva presentato ricorso per Cassazione la quale confermava il caso di demansionamento- consistente nell’aver assegnato al lavoratore mansioni inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza- che aveva ingenerato nel lavoratore un forte stress emotivo oltre danni alla professionalità.
Si desume quindi l’obbligo del datore di impiegare il lavoratore nella mansioni per cui è stato assunto rispettando l’inquadramento professionale ed economico.
Pur tuttavia il danno non ricorre automaticamente nell’ipotesi di demansionamento ma sarà onere del lavoratore allegare i fatti costitutivi relativi al proprio diritto al risarcimento allegando circostanze che attestino un pregiudizio sul fare reddituale oltre che sulla vita relazionale del soggetto che quindi modifica le sue abitudini.
Pur tuttavia si pone in evidenza come l’entrata in vigore del decreto legislativo del 2015, l’articolo. 3 del Decreto Legislativo n. 81/2015 intitolato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, introduce una profonda mutazione nella disciplina delle mansioni, già regolamentata dall’articolo  2103 Codice Civile, ora modificato.
In virtù della nuova disciplina, il datore di lavoro avrà la possibilità di adibire i dipendenti a mansioni inferiori (c.d. demansionamento) oltre che ridurre contestualmente anche la retribuzione con accordi individuali a seconda delle esigenze organizzative dell’azienda.
Le disciplina di cui sopra, si applica a tutti i lavoratori subordinati assunti prima e dopo la pubblicazione del Decreto.
Il novellato articolo 2103 al primo comma chiarisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o eventualmente, alle mansioni superiori nel frattempo acquisite ovvero a mansioni corrispondenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Tuttavia, la stessa disposizione sancisce la possibilità che il dipendente possa essere assegnato a mansioni appartenenti ad un livello contrattuale di inquadramento inferiore, a patto che le nuove mansioni “siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Peraltro, al secondo comma dello stesso articolo, si specifica chiaramente che la fattispecie normativa può trovare applicazione solo nei casi “di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore” e, che il passaggio ad altra mansione deve avvenire all’interno della stessa categoria legale di appartenenza del lavoratore; meglio,  i livelli di sottoinquadramento dovranno essere individuati per operai, impiegati e quadri  all’interno della medesima categoria.
Il mutamento delle mansioni deve essere seguito, nei casi previsti, dall’assolvimento dell’obbligo formativo; tuttavia, a mente dell’articolo 2103 Codice Civile, comma 3, l’inosservanza di quest’ultima disposizione non comporta la nullità del provvedimento.
Ulteriori ipotesi di assegnazione del dipendente a mansioni inferiori possono essere individuate dai contratti collettivi, territoriali o aziendali.
Due le condizioni  necessarie affinché l’atto sia efficace:

a) in primis, è richiesta la forma scritta del provvedimento, pena la nullità;

b) in secondo luogo il lavoratore deve  mantenere il medesimo livello di inquadramento nonché di trattamento retributivo in godimento ad eccezione degli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

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