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Deve ritenersi a tempo indeterminato il contratto cui è apposta una clausola del termine generica e per il quale il datore non rispetta la valutazione dei rischi con conseguente riammissione in servizio(Trib di Firenze, sez. Lavoro, n. 518 /2018))

Il caso concerne un lavoratore che era stato assunto con contratto a tempo determinato in forza di una clausola del tutto generica.
Lo Studio Legale Cavalletti promuoveva quindi azione dinanzi al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la nullità della clausola e conseguentemente disporre la riammisione in servizio del lavoratore.
Si costituiva in giudizio la datrice di lavoro eccependo sia la decadenza dal termine ex art. 32 L. 183/2010 nonché la infodatezza della domanda di parte ricorrente.
Il Giudice accoglie la domanda del lavoratore in ordine alla rimessione in servizio, così come richiesta dalla Studio Legale Cavalletti, sulla base dei seguenti principi.
Innanzitutto non può essere accolta la eccezione di decadenza proposta dalla datrice in quanto il ricorso è stato depositato nei termini previsti ex lege.
Nel merito il dettato normativo di richiamo è dato dall’art. 3 del d.lgs n. 368/2011 lettera d) che impone, quale condizione legittimante il ricorso alla contrattazione a termine, l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi dell’art. 4 d.lgs. 626/1994.
La datrice di lavoro, in forza della eccezione promossa dal lavoratore, si è limitata a contestare genericamente l’assunto non fornendone però specifica prova.
E così il G.I. ha ritenuto fondata la domanda proposta dai legali avv. Carlo Cavalletti e avv. Pasquinucci ritetendo quindi accertata la nullità del termine apposta al contratto e valutato il contratto a tempo indeterminato.
Ne segue la rimessione in servizio del lavoratore e la condanna della datrice al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.

Avv. Carlo Cavalletti
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