
Danni da amianto: è risarcibile la paura di ammalarsi. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 24217 del 13.10.201
La pronuncia in esame riguardava un lavoratore il quale, a seguito del lavoro svolto nei pressi di un porto, contraeva le placche pleuriche.
Tale patologia, pur non essendo una malattia oncologica, rappresenta la diretta conseguenza dell’esposizione alle microfibre di amianto.
Il lavoratore in questione sosteneva di vivere con la costante paura di contrarre la patologia più grave ovvero il mesotelioma, malattia quest’ultima irreversibile.
Sia in primo grado che in sede di appello era stata accertata la responsabilità del datore di lavoro per non aver reso salubre il luogo di lavoro e per non aver adottato tutte le misure necessarie affinchè il lavoratore non inalasse le fibre di amianto.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale introduce uno spunto interessante in relazione al risarcimento legato allo stato di preoccupazione in cui si era ritrovato a vivere il dipendente a seguito della diagnosi.
In primo luogo la Suprema Corte ribadiva che: “la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, ossia del – più probabile che non…”.
Gli Ermellini introducono, però, un nuovo principio relativo alla risarcibilità della paura di ammalarsi.
Nello specifico la Corte ha ritenuto risarcibile il danno conseguente alla costante paura di ammalarsi e di contrarre la patologia più grave del mesotelioma.
Nel caso di specie era stato accertato che il lavoratore aveva contratto le placche pleuriche sul posto di lavoro a seguito dell’inalazione di fibre di amianto.
La Corte, pertanto, affermava che è risarcibile il maggior danno morale conseguente “al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlate al maggior rischio di contrarre il mesotelioma rispetto a soggetti con storie espositive comparabili”.
Avv. Carlo Cavalletti
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