
Contestazione disciplinare e diritto di audizione personale del lavoratore (Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, del 28.10.2021).
Il caso in esame aveva ad oggetto la contestazione di una sanzione disciplinare irrogata ad una lavoratrice.
La dipendente, soccombente in primo grado, impugnava la pronuncia dinanzi la Corte di Appello assistita e difesa dagli avvocati Carlo Cavalletti e Irene Vannozzi.
Nello specifico la difesa rilevava l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Infatti, nella giustificazione scritta inviata dalla lavoratrice a seguito della sanzione, la stessa chiedeva espressamente di essere sentita.
Il datore di lavoro applicava la sanzione senza consentire la difesa personale della parte.
L’appellante, inoltre, evidenziava l’erroneità della sentenza in riferimento alla violazione del termine previsto dal CCNL per l’applicazione della sanzione nonché l’erroneità della decisione in merito all’interpretazione degli atti di causa e della prova orale espletata mentre il datore riteneva fondata la sentenza.
La Corte di Appello, dopo aver analizzato e riportato in motivazione la giurisprudenza sul punto, ha affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di sentire personalmente il lavoratore nel caso in cui questo ne faccia richiesta espressa, a nulla rilevando il fatto che lo stesso abbia presentato una difesa scritta.
La scelta e l’opportunità del lavoratore di essere sentito personalmente non è sindacabile dal datore di lavoro.
Sul punto si riporta la motivazione secondo cui la Corte di Cassazione (sentenza n. 27899 del 2010) in merito alla legge n. 300 de| 1970, art.7, comma 2, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa“.ha ritenuto che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare contro il lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, qualora questi lo abbia espressamente richiesto (Cass. sez. Lav., 1.6.9.2000 n. 12268; Cass. sez. lav., 17.6.7996 n. 5336; Cass. sez. Lav.,29.4.7993 n.5027; Cass. sez. Lav.,3.6.L992 n. 6742).
Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare può ben avvertire I’esigenza di essere sentito personalmente dal datore di lavoro (anche quando abbia inviato una compiuta difesa scritta), ma, in questa ipotesi, egli deve (ha l’onere) comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell’affidamento del datore di lavoro”
In definitiva la Corte, in accoglimento delle domande spiegate dalla lavoratrice in primo grado, ha riformato la sentenza dichiarando illegittima la sanzione disciplinare applicata e ha condannato la parte datoriale alla restituzione della somma trattenuta in busta paga e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)
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