
Comunione legale: l’ex coniuge ha diritto al 50% del ricavato della vendita(Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 18156 del 1 settembre 2020)
Il caso riguardava due coniugi, proprietari comuni di strumenti finanziari acquistati in regime di comunione legale ed alienati solo dal marito.
Il Tribunale definiva la lite fra gli ex coniugi riconoscendo all’ex moglie la metà del ricavato della liquidazione effettuata dall’ex marito.
La pronuncia veniva confermata anche in sede di appello.
L’uomo sosteneva il carattere personale dell’acquisto affermando di aver provveduto con capitali propri depositati all’estero e rimpatriati tramite scudo fiscale.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’uomo proponeva ricorso.
Il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art 360, comma , n. 4 c.p.c. A parere del ricorrente, l’ex moglie aveva chiesto la ricostruzione dello stato di comunione legale o, in caso di impossibilità, la condanna dell’ex coniuge al pagamento dell’equivalente in denaro secondo i valori correnti al momento della ricostituzione. Evidenziava, altresì, che, solo in sede di precisazione delle conclusioni, l’ex moglie aveva chiesto la condanna al pagamento diretto della metà del valore dei titoli.
Gli Ermellini ritenendo il motivo non fondato rigettavano il ricorso.
La Corte, infatti, affermava che il fatto che la comunione legale fosse cessata in corso di causa non aveva comportato, automaticamente, la cessazione della proprietà comune dei coniugi e l’impossibilità di eseguire la prestazione in favore della comunione trasformatasi in ordinaria.
In sostanza, anche a seguito dello scioglimento del regime legale, la contitolarità permaneva fino alla divisione.
Pertanto la decisione di accogliere la domanda con pagamento diretto al coniuge nei limiti della quota non ha integrato alcuna violazione processuale.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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