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La retribuzione del lavoratore nel periodo di ferie deve comprendere tutte le voci corrisposte durante i periodi di servizio (Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5121 anno 2024)

La pronuncia in esame si pone nel filone giurisprudenziale, ormai ben delineato e confermato anche nella recente ordinanza di Cassazione Civile n. 28540/2024, secondo sui la retribuzione nel periodo di ferie deve comprendere tutte le voci corrisposte durante i periodi di servizio.

Infatti il giudice di merito stabilisce che l’indennità giornaliera, l’indennità di mansione giornaliera per turnisti e l’indennità di condotta diurna e notturna devono essere ricomprese nel calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale.

Nel caso di specie il ricorrente faceva ricorso oltre che per far includere nella retribuzione per ferie le indennità di cui sopra, anche per far dichiarare nulli gli artt. 3 e 5 de CCNL 27.11.2000 e l’art. 10 del CCNL 12.03.1980, che non le prevedevano ai fini del calcolo e contrastavano con la “nozione europea di retribuzione”.

Il giudice affermava che, in base alla normativa europea ed interna e ad una serie di pronunce della Corte di Giustizia dell’UE e della Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro in materia, per “nozione europea di retribuzione” si deve intendere che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nello svolgimento delle sue mansioni e che ogni prassi aziendale finalizzata a disincentivare il godimento del periodo feriale mediante la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore è illegittima per contrasto con la normativa comunitaria; inoltre, nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie annuale, devono essere presi in considerazione anche gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore e delle indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità collegate al suo status professionale. Rimangono escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali ed accessori.

Pertanto l’indennità giornaliera, l’indennità di mansione giornaliera per turnisti e l’indennità di condotta diurna e notturna devono essere tenute in considerazione ai fini del suddetto calcolo, in quanto connesse ad un incomodo collegato a mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Pertanto le norme dei CCNL summenzionati che non tengono conto di questi elementi ai fini del calcolo sono nulle per contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell’ordinamento sovranazionale che disciplinano questa materia.

La vicenda si conclude con l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione relativa all’inserimento delle voci di “indennità di mansione”, “indennità giornaliera turnisti” e “indennità di condotta diurna e notturna” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie.

Avv. Carlo Cavalletti
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