
Appaltatore subentrante ed assunzione dei dipendenti inidonei alle mansioni. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 28415 del 14.12.2020).
La vicenda riguardava una società la quale subentrava ad un appalto di una società fallita.
La questione si incentrava sugli obblighi che il subentrante assumeva nei confronti dei dipendenti.
Un lavoratore agiva in giudizio al fine di essere assunto dalla società subentrante.
A sostegno della sua richiesta il lavoratore rilevava che la sua mancata assunzione, giustificata con inidoneità alle mansioni, equivaleva alla violazione degli obblighi che la nuova società aveva assunto ovvero quello di assumere tutti i dipendenti della precedente affidataria del servizio.
Il caso giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la società proponeva ricorso.
Gli Ermellini confermavano quanto già deciso in sede di appello rigettando il ricorso proposto dalla società.
A parere della Corte l’accordo raggiunto in sede sindacale, avente ad oggetto l’obbligo di assumere i dipendenti della precedente affidataria, può essere essere azionato dai lavoratori ex art 2932 c.c.
I dipedenti non assunti possono, infatti, chiedere che la nuova società sia obbligata a concludere il contratto.
A tal fine occorre che l’accordo individui la categoria di inquadramento e il riconoscimento dell’anzianità pregressa. Non risulta necessario, invece, predeterminare la concreta assegnazione delle mansioni e della sede lavorativa.
In base a quanto sopra tale diritto risulta quindi azionabile anche dal dipendente divenuto inidoneo a svolgere le mansioni per le quali era stato assunto in origine.
La Suprema Corte conferma così l’obbligo di assumere anche il ricorrente anche se non più idoneo alle mansioni cui era adibito.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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