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Commentiamo oggi un’altra sentenza favorevole – su ricorso dell’avv. Carlo Cavalletti del Foro di Pisa – in materia di carta del docente emessa dal Tribunale di Pisa, sezione Lavoro, dopo numerose sentenze vinte presso i Tribunali di Parma, Lodi e altri circondari d’Italia.
La ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione in forza di plurimi contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici analiticamente 2022/2023 e 2023/2024.
La lavoratrice sosteneva di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Il Giudice ritiene dovuta la carta del docente, previa disapplicazione dell’art. 1 L. 107/2015, nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l’erogazione della carta per gli anni scolastici in ricorso e per l’importo di euro 500,00 oltre alla refusione delle spese legali.

Avv. Carlo Cavalletti
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