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Ammissione in via privilegiata anche per i contributi non versati dal datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 18333 del 3 settembre 2020).

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte analizza il tema dell’accertamento e della liquidazione del credito per differenze retributive spettante al lavoratore in sede fallimentare.

La vicenda traeva origine da un giudizio instaurato da un ex dipendente di una società a responsabilità limitata  avverso la decisione con la quale era stato statuito sull’istanza di ammissione al passivo in via privilegiata relativamente al fallimento della società presso la quale era alle dipendenze.

Il Tribunale, nello specifico, aveva ammesso al passivo solo l’importo relativo alle retribuzioni escludendo la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

La decisione del Tribunale trovava fondamento sul rischio di una doppia insinuazione  al passivo da parte del lavoratore e da parte dell’Inps.

In sede di appello venivano accolte le doglianze del lavoratore.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale concordava con l’ex dipendente.

In particolare gli Ermellini chiarivano che il rischio della doppia insinuazione non sussisteva ab origine.

Infatti nel caso in cui: “il datore non abbia provveduto al tempestivo versamento della quota trattenuta sulla retribuzione del dipendente, viene meno l’obbligo contributivo pro quota del lavoratore e, quindi, il credito di questi assume interamente natura retributiva”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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