
Ai precari della scuola spetta il pagamento delle ferie non godute (Corte di Appello di L’Aquila, sentenza 11.2.2016 n. 142)
Una docente a tempo determinato- relativamente all’anno scolastico 2012-2013- aveva promosso azione contro il MIUR per ottenere il compenso delle ferie maturate e non godute.
Il Tribunale in primo grado aveva rigettato le richieste della ricorrente che pertanto aveva deciso di ricorrere il Corte di Appello la quale- in data 11 febbraio 2016- accoglieva le richieste della docente.
Rileva la Corte che- ai fini della decisione della controversia- la normativa applicabile e rilevante in materia è quella dell’art. 19 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 che prevede che le ferie non godute dal personale assunto a tempo determinato vanno liquidate al termine del contratto di lavoro e che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
L’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012- convertito nella legge 135/2012- stabilisce che le ferie sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo ad alcun trattamento favorevole.
L’art. 1 della L. 228/2012 dispone che il personale docente debba fruire delle ferie nei giorni di sospensione ma tale norma non si applica ai docenti a tempo determinato.
Tale norma ha quindi fondato il ragionamento della Corte di Appello secondo alla docente spetta il diritto del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per l’anno 2012-2013 oltre al pagamento degli interessi.
La Corte di Appello- accogliendo in toto il ricorso- ha altresì condannato il MIUR al pagamento delle spese processuali sia per il primo che per il secondo grado.
Avv. Carlo Cavalletti
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