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Ai fini della riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in uno di natura subordinata è possibile fare ricorso ad elementi di carattere sussidiario laddove non sussista la prova diretta dell’eterodirezione

Ordinanza Corte di Cassazione n. 1095 anno 2023: “Ai fini della riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in uno di natura subordinata è possibile fare ricorso ad elementi di carattere sussidiario laddove non sussista la prova diretta dell’eterodirezione ”.               

Il caso.

Un consulente informatico, in forza di plurimi contratti di lavoro autonomo, aveva svolto, per conto della committente, attività presso gli uffici giudiziari di Arezzo.

Il Tribunale di Pisa, in primo grado, aveva rigettato la domanda di riqualificazione del rapporto quale subordinato confermando la natura autonoma del rapporto istante la mancata prova dell’eterodirezione del prestatore di lavoro.

Veniva promosso appello rilevando come il giudice di primo grado aveva trascurato indizi idonei a integrare la prova della natura subordinata e sul punto la Corte di Appello, riformando la sentenza, accoglieva il ricorso sulla base dei seguenti presupposti:

a) i contratti di lavoro autonomo erano generici e negli stessi non si rilevava elementi in contrasto con la subordinazione;

b) la retribuzione veniva parametrata al lavoro svolto;

c) gli strumenti di lavoro erano del datore di lavoro e non vi era alcun rischio economico per il lavoratore;

d) vi era un controllo sulle ore svolte dal lavoratore.

Seguiva ricorso in Cassazione da parte del datore di lavoro che rigetta l’appello riferendo come, a fronte di contratti di lavoro autonomo dei quali non si riesce a stabilire la  etero-direzione, la natura subordinata del rapporto può trarsi da alcuni indici quali appunto l oggetto generico della collaborazione indicato nel contratto, il compenso commisurato alle giornate lavorative, l’assenza di rischio economico per il lavoratore, il controllo orario e giornaliero della prestazione del collaboratore da parte del committente e la disponibilità ad operare nelle fasce orarie richieste

Commento Avv. Carlo Cavalletti
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