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Violazione dell’obbligo di fedeltà e risarcimento del danno (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 26383 del 19.11.2020).

La vicenda riguardava un procedimento di separazione dove, in seguito all’appello proposto dal marito, veniva addebbitata la separazione alla moglie e rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dallo stesso.

Nello specifico la separazione veniva addebitata alla donna in quanto, a causa della sua infedeltà, aveva reso intollerabile la convivenza. La domanda di risarcimento, invece, avanzata dal marito, veniva rigettata perchè, a parere della Corte, non risultava provato il nesso di causa tra il danno ingiusto lamentato e la condotta illecita della moglie.

La depressione dell’uomo era imputabile alla separazione e non al tradimento.

L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove sollevava il travisamento delle prove e vizi motivazionali in merito alla domanda di risarcimento. Contestava, altresì, la compensazione delle spese.

Gli Ermellini però rigettavano il ricorso. Con riferimento al primo motivo, perchè diretto ad una nuova valutazione dei fatti, non permessa in sede di legittimità, per quanto riguarda il secondo motivo perchè riguardava valutazioni riservate al giudice di merito e sottratte al giudice di legittimità.

In riferimento al risarcimento la pronuncia dei giudici applica un principio consolidato: “secondo cui la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva sempreché (tuttavia) la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale. La sussistenza di tale condizione in concreto costituisce oggetto di accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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