
Verificazione del tasso alcolemico e avviso di assistenza del difensore. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 12984 depositata il 06.04.2021).
Il caso esamina la modalità di avviso effettuato nei confronti del conducente da sottoporre al test di verifica dell’indice alcolemico.
Nello specifico, in primo grado e in sede di appello, il soggetto veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c),, 2 bis e 2 sexies del codice della strada e condannato alla pena ritenuta equa.
Il responsabile ricorreva dinanzi alla Suprema Corte il quale, tramite difensore, rilevava la violazione di legge in riferimento agli artt.178 lett. c), 180,191 e 356 c.p.p.
Il ricorrente lamentava che la Corte di Appello non aveva ritenuto affetto da nullità il verbale dell’ accertamento del tasso alcolemico, eseguito sul soggetto, senza accertare se il prelievo fosse stato richiesto dai sanitari o su iniziativa degli operanti.
Parte ricorrente, al fine di chiarire se l’avviso di assistenza di un avvocato fosse stato formulato in modo chiaro, formulava doglianza anche in merito a tale aspetto.
In sostanza occorreva verificare se la barratura della casella sul verbale di accertamento fosse sufficiente a valere come avviso ex art. 356 c.p.p.
Gli Ermellini, ritenendo il motivo non fondato, rigettavano il ricorso.
In particolare la Corte riteneva erroneo considerare che la barratura della casella, con la dicitura “dato avviso della facoltà…” non sia idoneo ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 114 disp. Att. c.p.p.
Sul punto precisava, altresì, che l’avviso viene dato oralmente ed il verbale costituisce solo mezzo di documentazione e che le modalità con le quali viene esplicato sono libere.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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