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Verbale nullo se manca l’indicazione del provvedimento prefettizio di autorizzazione. (Corte di Cassazione, Sezione Civile ordinanza n. 776 del 19 gennaio 2021).

 Un soggetto riceveva la notifica di un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 8 , del codice della strada.

Il trasgressore impugnava il verbale dinanzi al Giudice di Pace competente per omessa indicazione del decreto del Prefetto ex art. 4 legge n. 168 del 2002, il quale indica le strade dove è consentito il rilevamento della velocità mediante apparecchiature senza obbligo di contestazione immediata.

L’ente locale appellava la decisione ed il Tribunale, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava l’opposizione al verbale.

La vicenda giungeva all’attenzione della Suprema Corte dove il soggetto ricorreva rilevando la violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio.

Gli Ermellini ritenevano il motivo fondato ed assorbente degli altri, pertanto, accoglievano il ricorso, cassavano con rinvio la decisione impugnata, annullando nel merito il verbale.

La Corte precisava che l’assenza del provvedimento autorizzatorio nel verbale impugnato assume carattere dirimente e rilevante in quanto la violazione dell’obbligo comporterebbe un potere illegittimo ed arbitrario per la P.A. di installare, illimitatamente, apparecchiature volte a rilevare la velocità.

Nella pronuncia la Corte richiamava, altresì, la decisione del 2016 n. 26441, emessa a seguito di un caso analogo, in cui è stato precisato che “la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio  nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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