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Validità del contratto di locazione non registrato ma stipulato prima del 2005 (Corte di Cassazione, Sezione Civile ordinanza n. 23192 depositata il 17.09.2019).

Il caso in esame concerne la validità di un contratto di locazione non registrato ma stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

La Corte esaminava la questione a seguito di un ricorso presentato da un cittadino contro la sentenza della Corte di Appello la quale aveva confermato la sentenza di primo grado.

Nello specifico le sentenze dichiaravano la cessazione del contratto di locazione ad uso abitativo (stipulato nel 2003), escludendo l’applicazione  dell’art. 1, comma 346 della legge n. 311/2004, il quale prevede, qualora ne ricorrano i presupposti, la nullità dei contratti di locazione non registrati. La Corte riteneva, altresì, non applicabile l’art. 3 del d. lgs n. 23 del 2011 in quanto la disciplina si riferisce ai contratti sottoposti all’obbligo di registrazione in base all’art 1, comma 346 della legge del 2004.

Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione che, nel caso di specie, rigettava il ricorso sulla base di un  principio consolidato, ovvero sul fatto che l’art. 1 comma 346 della legge finanziaria del 2005 si applica ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, ciò in linea con l’art 11 delle preleggi e in considerazione dell’assenza di una norma che impone la registrazione dei contratti in corso.

L’analisi della Corte si incentrava, pertanto, sulle disposizioni susseguitesi nel tempo.

Infatti affermava che i commi 8 e 9 dell’art 3 del d. lgs n. 23 del 2011 avevano previsto la  rideterminazione della durata del rapporto e una predeterminazione del canone.

Il rilievo di tali disposizioni dipendeva dal contesto normativo in cui sono inserite e considerato che,  l’art 1 comma 346 della legge del 2004 riteneva nulli i contratti stipulati ma non registrati, aveva elevato la norma tributaria a rango di norma imperativa, la violazione della quale comportava la nullità ai sensi dell’art 1418 c.c.

L’intervento di cui al decreto lgs n. 23 del 2011, aveva, pertanto, operato una convalida di un “contratto nullo per difetto di registrazione”.

Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale ha operato in maniera corretta in merito al collegamento tra l’art 1 comma 346 della legge del 2004 e l’art 3 comma 8 e 9 del d. lgs n. 23 del 2011 precisando, comunque, che queste ultime disposizioni sarebbero valide dopo la loro entrata in vigore.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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