
Trasformazione del contratto di apprendistato in subordinato in assenza di progetto formativo (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 9286 del 20 maggio 2020).
La vicenda sorgeva a seguito di un ricorso che una lavoratrice proponeva nei confronti della società datrice di lavoro.
La ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di apprendistato in quanto carente degli elementi costitutivi. Nello specifico la lavoratrice sosteneva di essere stata adibita sempre a mansioni semplici e di routine senza aver seguito un percorso formativo.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte a seguito del ricorso proposto dall’azienda datrice di lavoro.
I Supremi Giudici confermavano quanto statuito in sede di appello.
La Corte, infatti, affermava che elemento essenziale del contratto di apprendistato è l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di garantire un apposito percorso formativo volto a far acquisire al lavoratore la qualifica professionale determinata.
In base a quanto sopra, pertanto, lo svolgimento di mansioni semplici e routinarie senza apporto formativo e didattico esclude che il rapporto di lavoro in essere possa qualificarsi di apprendistato.
Secondo gli Ermellini l’assenza di tale elemento formativo, adeguato e atto a consentire l’ingresso del giovane lavoratore in azienda, comporta la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sulla base di quanto detto, nel caso di specie, la Corte rigettava il ricorso proposto dal datore di lavoro in quanto non aveva fornito adeguata formazione alla lavoratrice.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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