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Terzo trasportato e risarcimento (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 13738 del 3 luglio 2020).

La vicenda sorgeva a seguito di un sinistro stradale dove il proprietario dell’auto, condotta da un altro soggetto, riportava delle lesioni.

La vittima agiva in giudizio nei confronti del conducente nonché della compagnia assicurativa di questo al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti.

In primo grado il giudice riconosceva la responsabilità del proprietario nella misura del 60% e del conducente nella misura del 40%, accogliendo la domanda risarcitoria avanzata da quest’ultimo.

Per quanto riguarda l’assicurazione il giudice riteneva operante la clausola in base alla quale l’assicurazione non opera nei casi in cui il conducente non sia abilitato alla guida.

Il terzo trasportato agiva dinanzi alla Corte di Appello competente la quale rigettava la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’assicurazione del conducente.

Il soggetto leso, pertanto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte per violazione e falsa applicazione dell’art 2054 c.c., artt 1 e 2 della direttiva Comunitaria 84/5/CEE nonché dell’art..2 della polizza assicurativa.

A parere del ricorrente, infatti, al proprietario dell’auto, quando è anche terzo trasportato, non poteva applicarsi la predetta clausola di esenzione da responsabilità quando il conducente non sia abilitato alla guida.

Gli Ermellini accoglievano il ricorso e richiamavano la normativa, anche comunitaria, in materia.

Nello specifico ribadivano che l’obiettivo della normativa è consentire ai passeggeri, vittime di sinistri stradali, di essere risarciti.

Le norme interne non possono, infatti, limitare o negare il risarcimento del danno al passeggero solo perché ritenuto corresponsabile. A nulla rilevando il fatto che il danneggiato sia anche proprietario del mezzo.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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