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Sul risarcimento danni causati da animali selvatici (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 13848 del 6 luglio 2020)

Un soggetto agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito di un sinistro dove rimanevano coinvolti la vettura e due cervi.

Il Giudice di Pace competente, in primo grado, condannava la Regione al risarcimento.

La decisione veniva parzialmente riformata a seguito del gravame proposto dalla Regione, il Tribunale, infatti, confermava la condanna della Regione escludendo l’importo relativo al “fermo Tecnico”.

La Regione, convenuta in giudizio, eccepiva il difetto di titolaritĂ  passiva dell’obbligo dedotto in giudizio ritenendolo imputabile alla Provincia territorialmente competente, all’ente proprietario della strada e/o al Parco nazionale di riferimento.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la Regione rilevava violazione e falsa applicazione  delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 della legge n. 157 del 1992 e dell’art 2043 c.c. nonchĂ© erronea imputazione della responsabilitĂ  per danni causati da fauna selvatica.

A parere della ricorrente, infatti, la responsabilitĂ  aquiliana per danni da fauna selvatica andrebbe ascritta alle Province in quanto ad esse spettanti l’esplicazione di concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell’ambito del loro territorio e a seguito di attribuzioni con legge regionale.

La Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendo il motivo non fondato.

Gli Ermellini evidenziano l’esistenza di orientamenti non univoci sul punto.

La legge n. 968 del 1977, pur prevedendo la possibilitĂ  di delega alle Province, ha assegnato alle Regioni le funzioni amministrative e la tutela della fauna.

La giurisprudenza tende ad escludere, in materia, l’applicabilitĂ  dell’art 2052 c.c. in quanto riferibile agli animali domestici, ma, l’ordinanza in commento, propone un ripensamento considerando che la norma non limita la portata applicativa agli animali domestici.

In sostanza in base a quanto sopra la responsabilitĂ  ex art 2052 c.c. va imputata in capo alle Regioni. Nel giudizio, il danneggiato dovrĂ  dimostrare ed allegare che il pregiudizio sia derivato dall’animale selvatico e la Regione, ai fini della prova liberatoria, dovrĂ  dimostrare che il fatto sia avvenuto per caso fortuito.

Inoltre, nel caso in cui la Regione, convenuta in giudizio, reputi che la responsabilitĂ  sia da imputare ad altro ente, potrĂ  agire in rivalsa senza modifica dell’azione posta in essere dal danneggiato.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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