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Spese di giudizio a carico del fisco se agisce per credito prescritto (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria n. 8272 del 29 aprile 2020).

Con la sentenza in commento la Suprema Corte analizza la questione della compensazione delle spese nel giudizio tributario.
La vicenda traeva origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale che una contribuente proponeva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente la quale rigettava il ricorso.
Nello specifico si trattava di una somma di pagamento relativa alla tassa automobilistica degli anni 2008 e 2011.
La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale ritenendo fondati i motivi inerenti la prescrizione della pretesa fiscale, accoglieva l’impugnazione e disponeva la compensazione delle spese.
La questione, pertanto, giungeva dinanzi alla Suprema Corte.
A parere della ricorrente la decisione in relazione alle spese appariva arbitraria nonché ingiustificata.
In materia di spese l’art 91 c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente all’esito del giudizio definito con sentenza, l’art. 15 del d. lgs n. 546 del 1992, applicabile al caso di specie ratione temporis, prevede che le spese di giudizio possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Secondo l’orientamento prevalente, infatti, le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione totale o parziale delle spese devono essere espressamente indicate in motivazione e devono riguardare specifiche circostanze della controversia, a nulla rilevando l’espressione con formula generica.
La sentenza impugnata non rispettava l’obbligo di motivazione richiesto dalla norma.
In base a quanto sopra, il ricorso veniva accolto e la causa veniva rinviata alla Commissione Tributaria Regionale competente in diversa composizione per nuovo giudizio sulle spese in virtù del suesposto principio di diritto.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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