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Sottrazione di minore e responsabilità genitoriale. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 26439 del 12.07.2021).

 Il Tribunale condannava un genitore, nello specifico la madre, per il reato di cui all’art 574 bis c.p. per aver sottratto il figlio minore conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà dell’altro genitore.

La difesa della donna ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove evidenziava l’impatto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 120 del 2020.

La pronuncia, infatti, dichiarava l’illegittimità della norma nella parte in cui prevedeva che, in caso di condanna nei confronti del genitore ex art 574 bis c.p. comma 3, la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore sia automatica.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Nello specifico la Corte affermava l’illegittimità della norma che disponeva l’automatismo della pena accessoria in quanto incidente sul diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori.

Pertanto la decisione del Tribunale, con la quale veniva disposta la sospensione della potestà genitoriale del genitore nei confronti del figlio, veniva annullata.

La Corte precisava, altresì, che, in sede di rinvio, la Corte di Appello dovrà verificare se, nel caso di specie, sia corrispondente all’interesse del figlio il fatto che il genitore, seppur responsabile del reato di sottrazione, venga sospeso dalla responsabilità genitoriale.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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