
Società partecipate e responsabilità degli amministratori: come ripartire la giuridizione
Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite arricchisce il panorama, già complesso, del riparto di giurisdizione in materia di società partecipate.
La Corte di Cassazione ha elaborato nel corso degli anni una precisa giurisprudenza, volta a determinare se, nel caso di società partecipate, la giurisdizione sulle azioni di risarcimento del danno appartenesse alla Corte dei Conti ovvero al Giudice ordinario.
Il caso concreto muove dall’espletamento di condotte integranti la “mala gestio” in capo a presidenti, amministratoti delegati, consiglio di amministrazione e dirigenti Alitalia S.p.A. (società privata a partecipazione pubblica), a fronte dei quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze, socio pubblico dell’ex compagnia di bandiera, chiedeva il risarcimento del danno dinanzi alla Corte dei Conti Regione Lazio.
Con distinti ricorsi, i soggetti chiamati a risarcire il danno esperivano regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, previa riunione dei procedimenti, ricordava, innanzitutto, che in via generale, se il danno di cui si chiede il risarcimento è stato arrecato al patrimonio sociale, considerata la natura privata dell’ente, dotato di autonomia giuridica rispetto al socio pubblico, la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario. […..]
(Altalex, 30 novembre 2015. Nota di Riccardo Bianchini)
Avv. Carlo Cavalletti
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